FAQ

CHI È IL BIOLOGO NUTRIZIONISTA​?

Il biologo nutrizionista è un professionista con laurea specialistica o magistrale, e abilitato alla professione, previo superamento dell’esame di Stato.

Il Biologo nutrizionista può:

  • operare in totale autonomia;
  • stilare piani alimentari individuali, per mense aziendali, per collettività, per gruppi sportivi etc., piani alimentari speciali per particolari condizioni patologiche accertate;
  • usare apparecchi per la rilevazione di parametri utili alla valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici (purché non invasivi);
  • consigliare integratori.
  • Il Biologo nutrizionista non può:
  • fare diagnosi;
  • prescrivere farmaci o analisi del sangue.
NUTRIZIONISTA O DIESTISTA – CHE DIFFERENZA C’È TRA IL BIOLOGO NUTRIZIONISTA E IL DIETISTA?

Il Biologo Nutrizionista in possesso di laurea di cinque anni, iscritto nella Sez.A dell’Ordine Nazionale dei Biologi può svolgere la professione di Biologo nutrizionista in totale autonomia e firmare diete e consulenze nutrizionali. 

 

Il Dietista è un professionista sanitario in possesso di laurea triennale. Elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente; (DM 2/4/01 MIUR – Suppl. Ord. alla G.U. n.128 del 5/6/2001, all.3, classe 3).

QUALE TITOLO È NECESSARIO PER SVOLGERE LA PROFESSIONE DI BIOLOGO NUTRIZIONISTA?​

L’iscrizione all’Ordine dei Biologi nella Sez.A conferisce il titolo giuridico a svolgere la professione di biologo di cui all’Art. 3 della Legge 396/67 (individua l’oggetto della professione di biologo) tra cui quella del nutrizionista.​

ESISTE UNA PRECISA NORMA GIURIDICA CHE RICONOSCE LA COMPETENZA DEL BIOLOGO A ELABORARE DIETE?​

Con riferimento al tema della competenza del biologo nutrizionista ad elaborare diete, si osserva che questa competenza è espressamente riconosciuta dalla legge e anzi si può aggiungere che per il biologo esiste una precisa norma giuridica di rango legislativo, che riconosce la sua competenza a valutare i bisogni nutritivi e, quindi, a elaborare le conseguenti diete.

L’art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”. Del resto la stessa giurisprudenza amministrativa ha confermato che, oltre alla legge, costituisce fondamento delle competenze del biologo il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93. Il decreto attribuisce ai biologi la “determinazione della dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche…la determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, ecc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo di attività)… la determinazione di diete speciali per particolari condizioni patologiche in ospedali, nosocomi…” (v. Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n. 6394, in Foro Amm. Cons. St. 2005, 3305). Applicando poi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, l’obbligo che incombe al biologo è ovviamente quello di non qualificarsi come medico, e, quindi, di non effettuare diagnosi mediche e di non prescrivere farmaci (in tal senso Cass. Pen. 04.05.2005 n. 16626).